Autoimprenditorialità, dal MISE arriva “Nuove imprese a tasso zero”
Dal MISE arriva la misura "Nuove imprese a tasso zero" per supportare l'autoimprenditorialità: ecco come richiederla e quando fare domanda
Arriva una buona notizia per chi ha deciso di mettersi in gioco e puntare tutto sull’autoimprenditorialità: inizia il conto alla rovescia per poter richiedere i nuovi finanziamenti a tasso zero del Ministero dello Sviluppo Economico della misura “Nuove imprese a tasso zero”, che saranno gestiti attraverso il portale di Invitalia.
Segnate sul calendario questa data: il 19 maggio 2021 aprirà lo sportello agevolativo e da quel momento sarà possibile richiedere la misura. Anche questa volta il bando è a sportello, quindi non c’è scadenza, ma si procederà fino all’esaurimento dei fondi disponibili di circa 150 milioni di euro.
La misura per l’autoimprenditorialità
Con la circolare 08 aprile 2021, n. 117378 il MISE chiarisce ogni punto relativo alla misura sull’autoimprenditorialità “Nuove imprese a tasso zero“, che ha l’obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.
Potranno fare richiesta per l’incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni oppure da donne. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione, purché tutta la documentazione sia pronta al momento della richiesta dell’incentivo sull’autoimprenditorialità.
I programmi di investimento delle nuove imprese, per le quali sarà possibile ottenere l’agevolazione, riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.
La misura da la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.
Su questo punto occorre fare una distinzione: secondo quanto riporta la circolare del MISE,
- “Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso”.
- “Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi”.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.
Modalità di finanziamento e di erogazione
Una volta chiariti gli ambiti entro cui poter richiedere l’agevolazione per l’autoimprenditorialità, è fondamentale conoscere le modalità di finanziamento e di erogazione della misura “Nuove imprese a tasso zero”.
Per quanto riguarda le spese ammissibili:
- I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.
- Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.
In entrambi i casi, i programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Le agevolazioni, rende noto il MISE, “sono erogate per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, comprensive dell’ultima a saldo. Al fine di favorire maggiormente la sostenibilità finanziaria dei programmi di investimento, l’erogazione delle singole quote può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20% per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30% per cento per i SAL successivi al primo. Resta fermo che per ogni quota diversa dalla prima l’impresa è tenuta alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente”.
In alternativa, però, “le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l’Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri”.
È, inoltre, prevista la possibilità per l’impresa di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria, l’erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.