Sono molti gli interventi che riguardano il lavoro e i lavoratori nel Dl Sostegni Bis: proprio in queste ore, il Ministero al Lavoro e alle Politiche Sociali ha diffuso, in una nota stampa, i punti principali contenuti nella nuova misura. Dopo aver approfondito tutto ciò che riguarda i ristori rivolti ad imprese e partite IVA, in particolare sull’esenzione delle plusvalenze e la detassazione del capital gain, andremo ad approfondire nei punti seguenti cosa cambia (e cosa resta) in materia di lavoro.
Il lavoro nel nuovo decreto
Iniziamo con i trattamenti di integrazione salariale: i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause riconducibili alla congiuntura pandemica possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1) e previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali.
La CIGS è stata quindi protratta per ulteriori 6 mesi e, in più, per i datori di lavoro che procedono alla richiesta della CIG straordinaria o ordinaria in deroga a partire dal 1 luglio 2021 sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3) a patto che non si proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il quadro appena delineato cambia solo nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla
cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; ancora, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Si estende, inoltre, il contratto di espansione (cd. scivolo per la pensione, in quanto consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pensione, sia di vecchiaia che anticipata) anche alle aziende con cento dipendenti. Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato, per il prossimo anno, di incremento di 125 milioni di euro.
In merito alla NASPI, invece
fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).
Decontribuzioni ed esoneri contributivi
I settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio vedono attivarsi
esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (art. 43, comma 1);
ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall’art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).
Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, invece, possono differire i versamenti delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione (art. 47).
Le filiere agricole, oltretutto, vedono riconosciuto l’esonero contributivo in caso di
aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);
medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (art. 70, comma 2).
Il contratto di rioccupazione
Fra le novità del DL Sostegni bis in merito al lavoro, a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1). In merito, occorre considerare che:
condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5);
detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).