Una buona notizia per quanti si sono visti bocciare la domanda per ottenere il famoso Bonus 200 euro: parliamo, in particolar modo, dei lavoratori a partita Iva e dei professionisti (iscritti alla gestione previdenziale INPS o alle gestioni separate) che, a partire dallo scorso dicembre, si sono visti rigettare la domanda in esame.
Bonus 200 euro, di cosa si tratta?
Facciamo un piccolo passo indietro. Come già noto, il Bonus 200 euro è la misura introdotta nei mesi scorsi che prevedeva, in vista del caro carburanti, un contributo unico nel mese di luglio 2022 per i lavoratori dipendenti che presentano una retribuzione annuale lorda inferiore ai 35mila euro l’anno e che hanno avuto diritto all‘esonero contributivo dello 0,8 per cento per almeno una mensilità nel primo quadrimestre 2022, come previsto dal comma 121 della Legge di Stabilità 2022 (legge 234/2021).
Solo successivamente è stato riconosciuto il bonus 200 euro ai lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, oltre chiaramente ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (giornalisti, avvocati etc.etc.). Per rientrare tra gli aventi diritto, è necessario che nel periodo d’imposta 2021 gli autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo inferiore o uguale ai 35.000 euro.
Tanto che ha ritardato l’erogazione del bonus 200 euro per i lavoratori autonomi che, ad un certo punto, è diventato bonus 350 euro: con il DL Aiuti Ter, infatti, è stato introdotto un nuovo bonus una tantum da 150 euro per tutte le tipologie di lavoratori, purché abbiano un reddito annuo lordo inferiore a ventimila euro.
Bonus 200 euro respinto: e ora?
Una volta presentata la domanda sul portale dell’INPS, l’esito della richiesta del Bonus 200 euro e le relative motivazioni di bocciatura restano sono consultabili sul sito dell’ente, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”. L’esito dell’istruttoria automatizza è visibile sia da parte dei cittadini, previo accesso con le proprie credenziali al portale, sia da parte dei patronati.
Nell’ultima circolare, l’INPS ha (finalmente) messo a disposizione le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Come correggere o ripresentare domanda per il Bonus 200 euro
Per ripresentare domanda per il Bonus 200 euro vi è il termine, non perentorio, di circa 90 giorni a partire dal 19 gennaio (data di pubblicazione delle istruzioni): la finalità è quella di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.
L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
Adesso è fondamentale comprendere quali sono i motivi dietro la bocciatura della domanda del Bonus 200 euro:
- Accertamento reddituale: Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come sopra delimitato.
- Iscrizione alla gestione autonoma/INPS: in questo caso basta presentare un’autocertificazione che attesta l’avvenuta iscrizione alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti: precisando che non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non è prevista l’apertura di partita IVA, è possibile presentare anche in questo caso un’autocertificazione per attestare l’errore.
- Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità: gli assicurati che richiedono l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
- Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti: anche in questo caso, basta un’autodichiarazione per smentire qualora l’errore sia dovuto a questo;
Per informazioni più approfondite si consiglia, comunque, di visionare la circolare.