Adeguamento ambienti di lavoro, le spese incluse dal bonus
Per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa Covid 19 l'Agenzia delle Entrate prevede un bonus: ecco quali interventi sono agevolabili
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 322 del 10 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del “bonus adeguamento ambienti di lavoro” (Articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto “decreto rilancio”) previsto per adattare gli uffici e le aree produttive alla normativa Covid 19.
In particolare, l’art. 120 del Dl 34/2020 riconosce:
un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza.
Ambienti di lavoro, quali spese incluse
La misura per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è basata sul meccanismo del credito d’imposta per gli interventi di allineamento alla normativa anti Covid 19. L’Agenzia delle Entrate, a questo proposito, distingue fra interventi agevolabili e investimenti agevolabili. In particolare:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente:
a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla
riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Inoltre, sono inclusi tra le spese agevolabili per l’adeguamento degli ambienti di lavoro anche tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile in termini di relazione causa-effetto che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (che rientrano automaticamente nell’agevolazione).
Possono quindi essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro anche le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi e le spese di rifacimento dell’impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti di lavoro.