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Lo SPID per minori è realtà: cosa devono sapere i genitori

L’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale – ha adottato le linee guida per rendere operativo lo SPID per minori: lo strumento, finora utilizzato da cittadini maggiorenni per accedere ad una serie di servizi, è stato ampliato in favore dei bambini di età superiore ai cinque anni con lo scopo di rendere digitale anche l’identità di questi e favorirne l’accesso ai servizi personali erogabili (come, ad esempio, quelli scolastici).

E’ chiaro che, trattandosi di minori, assumono un ruolo centrale i genitori: lo SPID per minori, infatti, mira a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. consentire ai minori di acquisire la propria identità digitale, previa richiesta da parte di chi
    esercita la responsabilità genitoriale;
  2. consentire al minore di fruire autonomamente di servizi online mediante la propria
    identità digitale, ferma restando – salvo casi specifici – la possibilità di autorizzazione e
    verifica da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale;
  3. consentire ai fornitori di servizi in rete la selezione dei propri utenti in base all’età.

SPID per minori, le Linee Guida

Secondo le Linee guida dell’AGID, con l’attivazione dello SPID per minori, i ragazzi potranno utilizzare i servizi loro dedicati in piena sicurezza e tutela dei dati. L’accesso con SPID ai servizi sarà garantito, in base all’età, dalle amministrazioni o dai privati che lo rendono disponibile anche se si consiglia comunque una supervisione genitoriale.

Il rilascio di SPID per minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per l’accesso ai servizi online sono consentiti, in prima applicazione per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023, per la sola fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

La procedura volta al rilascio di SPID per minori è la seguente:

  1. Il gestore dell’identità digitale SPID (ad esempio, le Poste Italiane) offre ai propri utenti un servizio dedicato alla richiesta di rilascio di SPID in favore dei minori e rende apposita informativa sul trattamento dei dati personali del minore per il rilascio e la gestione dell’identità digitale, ai sensi degli artt. 12 e ss. del GDPR.
  2. Il Genitore:
    a. accede, con credenziali di livello 2, al servizio reso disponibile dal proprio gestore;
    b. inserisce i seguenti dati relativi al minore in favore del quale intende chiedere il rilascio di SPID: nome, cognome, codice fiscale, data nascita;
    c. dichiara, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. u) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la propria qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore;
    d. dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di essere delegato alla richiesta di SPID da parte dell’eventuale Genitore non richiedente o di essere l’unico esercente la responsabilità genitoriale sul minore;
    e. accetta la ricezione di notifiche (ordinarie o push) da parte del gestore per l’autorizzazione all’utilizzo di SPID da parte del minore.
  3. Il gestore:
    a. genera il codice del genitore, composto dal risultato della funzione CRC-32 applicato al codice fiscale del Genitore (ad es.: il codice fiscale RSSMTT64A01G201K produce il CRC 0x4DFCE69E, pertanto il codice del genitore sarà 4DFCE69E);
    b. genera il codice di verifica assegnato al minore (univoco nell’ambito di ogni gestore), associando al codice del genitore un codice casuale di tre numeri in notazione decimale (seriale minore); ad es.: ipotizzando che il codice casuale sia 737, il codice di verifica sarà 4DFCE69E737;
    c. comunica il codice di verifica al Genitore.
  4. Il Genitore comunica al minore il codice di verifica al di fuori dei canali del gestore.
  5. Il minore comunica il codice di verifica al gestore scelto dal proprio Genitore, mediante il servizio da questi reso disponibile.
  6. Il gestore: verifica la presenza dell’autorizzazione del Genitore al rilascio di SPID e, in caso positivo identifica il minore attraverso verificando la corrispondenza della sua identità con i dati precedentemente forniti dal Genitore, nonché, quando presente, con il nome di questi sul documento di identità del minore (se presente). Qualora l’identificazione del minore intervenga de visu (in presenza o in modalità informatica), il minore infraquattordicenne deve essere affiancato dal Genitore. Una volta identificato, il gestore rilascia l’identità digitale al minore e invia una notifica al Genitore, recante l’indicazione del nome del minore per il quale è stato rilasciato lo SPID.

Le Linee guida sono improntate alla massima tutela del minore. Le amministrazioni o i privati  che erogano i servizi devono effettuare un’autonoma, motivata e dimostrabile valutazione in merito alla necessità di conoscere la minore età dell’utente e di ottenere la certezza della sua identità per le finalità del servizio.

Inoltre, l’informativa sul trattamento dei dati personali resa al minore, sia da parte del gestore dell’identità digitale sia da parte del fornitore di servizi, deve essere formulata con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile. 

Redazione

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